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Piano sicurezza e coordinamento: le 9 cose da sapere

 

Il piano di sicurezza e coordinamento PSC è un documento fondamentale per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che operano nei cantieri edili. Il motivo per cui esiste un obbligo di redazione del piano di sicurezza e coordinamento PSC risiede nel fatto che in cantiere si possono incontrare moltissimi rischi e si incorre spesso in incidenti sul lavoro.

Questi luoghi, infatti, per la natura delle attività svolte al loro interno, sono quelli più rischiosi nel mondo del lavoro.

Il documento è obbligatorio per legge e serve per ridurre o eliminare del tutto i rischi legati alle mansioni svolte in cantiere dai lavoratori. In questo articolo vogliamo raccogliere le 9 cose da sapere sul piano di sicurezza e coordinamento. Rispetta con attenzione le normative vigenti e rendi la tua azienda più sicura e produttiva.

 

Piano sicurezza e coordinamento

 

1 - Che cos'è il piano di sicurezza e coordinamento?

Partiamo innanzitutto da una definizione del Piano di sicurezza e coordinamento PSC. La possiamo trovare all'interno dell'articolo 100 del D.Lgs 81 2008.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’ opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi.

 

Il piano di sicurezza e coordinamento è dunque un documento fondamentale che fa parte del contratto di appalto e ha come obiettivo principale quello di ridurre i rischi presenti nei cantieri.

Al suo interno non possono mancare le fasi di lavoro svolte in un cantiere, i rischi legati ai processi, le misure preventive e protettive da adottare per tutelare i lavoratori.

 

2 - Il piano di sicurezza e coordinamento è obbligatorio sempre?

Altra domanda che spesso i datori di lavoro si pongono è se il piano di sicurezza e coordinamento sia obbligatorio anche per la propria azienda. Cominciamo col dire che la risposta è negativa: il piano di sicurezza e coordinamento non è sempre richiesto.

Ci sono dei casi in cui si rende obbligatorio (indicati nel Titolo IV del D.lgs. 81/2008), come quando nel cantiere operano più imprese, a prescindere dal tipo di cantiere, dalla durata e dagli interventi richiesti.

Non è invece obbligatorio nel caso in cui nel cantiere operi una sola impresa e quando si effettuano interventi di emergenza, come quelli destinati a prevenire eventi pericolosi imminenti.

 

3 - Quando si redige un PSC?

La stesura del PSC deve avvenire in fase preliminare, all' apertura del cantiere. Si svolgono quindi le procedure di analisi dei pericoli prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere edile.

 

4 - Differenze tra piano operativo di sicurezza e coordinamento POS e piano di sicurezza PSC

Anche se nella denominazione si assomigliano, il piano operativo di sicurezza POS e il piano di sicurezza e di coordinamento non sono la stessa cosa. Entrambi, comunque, contengono la valutazione dei rischi di un cantiere.

Il Piano operativo di sicurezza POS è il piano per la gestione dei cantieri ed è responsabilità del titolare dell’impresa incaricata a svolgere i lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento è invece responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione CSP e descrive le fasi operative che devono affrontare i lavoratori, individuando anche le situazioni di rischio a cui essi sono esposti e le misure preventive e protettive da adottare per contenerle.

Il POS è sempre obbligatorio mentre il PSC lo è solo nei casi evidenziati nel precedente paragrafo. Il piano di sicurezza PSC inoltre individua anche i rischi esterni e non solo quelli legati ai lavori che si svolgono nel cantiere in considerazione.

 

5 - Chi si occupa della redazione del PSC?

Come indicato nell'articolo 91 del D.Lgs 81 2008, tra gli obblighi del coordinatore per la progettazione CSP, c'è anche quello della redazione del PSC. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento. Il contenuto viene poi sottoposto all'attenzione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) che può richiedere delle modifiche o degli interventi.

Una copia del documento deve essere poi condivisa con tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza del cantiere.

La redazione avviene dunque in fase di progettazione, prima della richiesta di presentazione delle offerte per l’appalto. A questo punto, sarà poi possibile procedere con la redazione del Piano Operativo di Sicurezza o POS proprio delle imprese affidatarie o dei lavoratori autonomi.

 

6 - Obblighi del datore di lavoro

Come abbiamo visto, non è responsabilità dei datori redigere il piano di sicurezza PSC. Tuttavia, a questa figura professionale competono altri obblighi:

  • redigere il POS, obbligatorio per qualsiasi impresa che apra un cantiere di lavoro

  • occuparsi della pulizia e igienizzazione dei luoghi usati dai lavoratori per cambiarsi o fare pause

  • intervenire in caso di segnalazione da parte dei dipendenti di una situazione di scarsa sicurezza sul lavoro

  • partecipare all'individuazione di modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento

  • il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve verificare che le condizioni di sicurezza dei lavori e l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni siano rispettate.

 

7 - Contenuti del Piano di Sicurezza e del coordinamento PSC

I contenuti minimi del PSC sono individuati all'interno dell'allegato XV del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Le indicazioni sono veramente numerose, quindi consigliamo, per una maggiore chiarezza, di leggere direttamente il documento. In questa sede, per esigenze di brevità, riportiamo solo i contenuti più importanti:

  • identificazione e descrizione dell’opera (indirizzo del cantiere, descrizione del contesto in cui é collocata l’area di cantiere, descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche)

  • soggetti con compiti di sicurezza (nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progetto e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi)

  • relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

  • scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni

  • prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

  • misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

  • modalità organizzative della cooperazione e della coordinazione, nonché della reciproca informazione

  • organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione degli operai, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune

  • riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi

  • durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno

  • stima dei costi della sicurezza.

In aggiunta a questi argomenti che abbiamo affrontato, non possono mancare, nel PSC, anche tavole di progetto contenenti aspetti della sicurezza, una planimetria e una breve descrizione di quelle che sono le caratteristiche idrogeologiche del terreno in cui sorgerà l'opera.

 

8 - Cos'è il piano di sicurezza sostitutivo

Secondo la normativa vigente, per garantire la sicurezza nei cantieri anche quando non è prevista la nomina del Coordinatore per la progettazione (quindi qualora i lavori siano eseguiti direttamente dall’appaltatore senza imprese sub affidatarie), si procede con la redazione del piano di sicurezza sostitutivo PSS. I contenuti minimi, stabiliti dal punto 3.1 dell’allegato XV del Testo Unico sono gli stessi del PSC, quindi i lavori da svolgere in cantiere, le misure di sicurezza sul lavoro e i dispositivi di protezione individuale adottati, i nominativi di chi è coinvolto nella gestione della sicurezza sul lavoro, delle imprese esecutrici ecc.

 

9 - Cosa sono i costi della sicurezza?

Concludiamo questo articolo con la definizione dei costi della sicurezza. Essi comprendono:

  • apprestamenti previsti nel PSC

  • misure preventive e dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti

  • impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, antincendio, di evacuazione fumi;

  • mezzi e servizi di protezione collettiva

  • procedure previste per specifici motivi di sicurezza

  • eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

  • misure relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

 


 

 

Scritto da Paolo Calderone 

https://www.linkedin.com/in/paolo-calderone/

Paolo Calderone

Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.

 

 

 


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